Nei procedimenti di separazione giudiziale caratterizzati da un’elevata e forte conflittualità genitoriale, la figura del Consulente Tecnico d’Ufficio (C. T. U.), ovvero l’esperto psicologo nominato dal Giudice, si configura come un fondamentale organo ausiliario del giudice, chiamato a colmare quel deficit di competenze extragiuridiche fondamentali per poter valutare il superiore interesse del minore.
Lontano dall'acquisire una funzione meramente inquisitoria o valutativa “strictu sensu”, l'indagine psicologico-giuridica ha come obiettivo il riuscire a mappare le dinamiche relazionali del nucleo familiare disfunzionale, decodificando i vissuti dei figli e studiando le effettive competenze genitoriali al di là delle reciproche accuse delle parti.
Tramite l’applicazione di una metodologia rigorosa, che aggiunge colloqui clinici mirati, l'osservazione diretta delle interazioni nei contesti di assetto spazio-temporale e, ove imprescindibile, la somministrazione di reattivi psicodiagnostici standardizzati, l’esperto psicologo è tenuto a fornire un quadro chiaro sulla capacità di ciascun genitore di garantire il diritto alla bigenitorialità e la continuità affettiva del minorenne.
In questo scenario, l'alleanza di lavoro e il confronto costante con i Consulenti Tecnici di Parte (C. T. P.), ovvero i consulenti nominati dalle parti, non rappresentano solo un adempimento procedurale, ma una garanzia metodologica a tutela del contraddittorio, fondamentale a circoscrivere i margini di soggettività interpretativa.
L’obiettivo della relazione peritale non è l'individuazione di una "colpa" o di un vincitore nella contesa familiare, ma l'elaborazione di un quadro prognostico-evolutivo che fornisca al giudice delle indicazioni precise, pragmatiche e scientificamente fondate per la riorganizzazione relazionale ed economica della vita dei figli, minimizzando l'impatto del trauma separativo sul loro sviluppo psicofisico.


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