Nei procedimenti di separazione giudiziale e nei delicati giudizi relativi all'affidamento dei minori, l'effettiva tutela del superiore interesse del bambino non dipende solamente dalla rigorosa padronanza degli strumenti giuridici da parte del difensore, ma si fonda in misura determinante, soprattutto, sulla sinergia strategica e metodologica tra l'avvocato ed il consulente tecnico di parte (C. T. P.).
Arrivare a costruire un'alleanza solida e collaborativa con il consulente tecnico fin dalle prime fasi della controversia fornisce la possibilità al legale di poter tradurre le difficoltà cliniche, psicologiche e relazionali della crisi familiare in argomentazioni giuridiche puntuali, fornendo al giudice un quadro probatorio rigoroso ed immune da letture unilaterali o parziali.
Il C. T. P. non riveste difatti un ruolo marginale o meramente notarile, ma costituisce un presidio tecnico basilare per poter monitorare la correttezza metodologica delle operazioni peritali d'ufficio, decodificare i test psicodiagnostici e poter prevenire o correggere eventuali derive interpretative che potrebbero arrivare a compromettere l'accertamento delle reali competenze genitoriali.
Un dialogo costante e fiduciario tra l'avvocato ed il consulente consente di riuscire a superare la tradizionale frammentazione tra i saperi giuridici e le scienze psico-sociali, mettendo al bando difese aggressive o sterili contrapposizioni e orientando l'intera strategia difensiva verso la salvaguardia del benessere psicofisico del minore.
In definitiva, curare questa alleanza significa poter garantire al cliente una difesa altamente qualificata ed, al contempo, fornire all'autorità giudiziaria quegli elementi di assoluto rigore scientifico necessari per adottare decisioni veramente equilibrate, stabili e rispettose della bigenitorialità e della serenità futura dei figli.


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